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NEWS E NORMATIVE

OBBLIGO TACHIGRAFO

  •   18/03/2026

Dal 1° luglio 2026 anche i veicoli commerciali leggeri adibiti al trasporto internazionale di merci con massa compresa tra 2,5 e 3,5 tonnellate dovranno essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda versione (GEN2v2).

Formazione obbligatoria per conducenti e aziende

Con l’introduzione dell’obbligo anche per i veicoli sopra le 2,5 tonnellate, le aziende di trasporto dovranno prepararsi non solo sotto il profilo tecnico, ma anche formativo.

Sarà infatti necessario pianificare corsi di formazione specifici per tutto il personale che utilizza i tachigrafi, compresi gli autisti dei veicoli commerciali leggeri.

La conoscenza del corretto uso del dispositivo, delle nuove funzioni di registrazione e delle regole europee sui tempi di guida e riposo sarà essenziale per evitare errori, sanzioni e fermi amministrativi.

Sanzioni e conseguenze in caso di mancato aggiornamento

In Italia, la mancata installazione o l’uso di un tachigrafo non conforme comporta sanzioni gravi, tra cui la sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi.

Le imprese dovrebbero quindi avviare per tempo sia la procedura di adeguamento della flotta aziendale, sia la formazione obbligatoria del personale, così da arrivare pronte alla scadenza del 1° luglio 2026.

PATENTE BE: ABBATTE LE LIMITAZIONI

  •   18/03/2026

Se hai conseguito la patente B, per i primi 3 anni dal conseguimento sarai soggetto alle seguenti limitazioni:

  • ART. 117 CdS comma 2:
    Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 
  • ART 117 CdS comma 2bis:
    Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

La Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000020144.U/2023 del 16 giugno 2023 ha chiarito che:

 "Il tenore letterale della norma si riferisce esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori

   Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che, nel caso prospettato, il titolare di patente di Guida di categoria BE possa condurre gli autoveicoli per i quali è prevista la patente di guida di categoria B senza i limiti indicati all’articolo 117 comma 2-bis del codice della strada."

Pertanto se consegui la patente BE subito dopo aver conseguito la B, perderai le limitazioni sulla potenza massima e sul rapporto potenza/peso; potrai guidare qualsiasi veicolo fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva, di qualsiasi potenza!

Chiedici maggiori informazioni contattandoci o chiama la tua Autoscuola consorziata per maggiori dettagli.

NOVITÀ: TOPOLINO!

  •   18/03/2026

NOVITÀ!
Al Consorzio Astiscuola puoi conseguire la patente AM con il quadriciclo leggero anziché con il ciclomotore. Chiedi maggiori informazioni a noi o a qualunque Autoscuola consorziata!

In sintesi l'uso del quadriciclo ti permette di conseguire la patente AM:

  • Più facilmente
  • Più velocemente

Ti aspettiamo!

NOVITA' CONSEGUIMENTO PATENTI A2 e A SENZA ESAME!

  •   18/09/2023

Dal 18 settembre 2023, se già titolari di patente A1 o patente A2 da almeno 2 anni, è possibile conseguire la rispettiva patente di categoria superiore, A2 o A, senza sostenere l'esame pratico di guida, effettuando solo un corso pratico dalla durata di 7 ore suddiviso in 3 ore di parte condivisa con altri candidati e 4 ore di parte individuale. 
Per maggiori informazioni e dettagli, rivolgersi alla propria autoscuola di fiducia. Noi restiamo a disposizione.

È ARRIVATO IL BUONO PATENTE!

  •   13/02/2023

Il buono patente consente un risparmio dell'80% delle spese sostenute (per un massimo di 2500€) per chi consegue o ha già conseguito (dal 1° luglio 2022) una patente superiore o una qualificazione del conducente. I destinatari di tali agevolazioni sono i cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento delle patenti C1,C1E,C,CE,D1,D1E, D, DE e delle CQC Merci e CQC Persone (anche insieme es. patente C + CQC merci), che dunque devono già essere in possesso della patente B.
Per poterlo richiedere, è necessario fare domanda al sito internet: https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/ , accreditandosi con SPID o carta d'identità elettronica. Sarà possibile richiedere il buono fino al 31 dicembre 2026. Il Buono sarà emesso secondo l'ordine cronologico di inoltro delle istanze fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Per maggiori informazioni, chiamaci al mattino, al numero 3454802364 oppure potete inviarci una mail all'indirizzo: consorzio.astiscuola@gmail.com

Estensione della validità del foglio rosa da 6 a 12 mesi e 3 tentativi possibili per superare l’esame pratico

  •   10 NOVEMBRE 2021

Viene modificato l'articolo 122 comma 6 del Codice della Strada che estende la validità del foglio rosa (ovvero, del permesso per esercitarsi alla guida, una volta superato l’esame teorico), da 6 a 12 mesi.

Unitamente a questa disposizione, l'articolo 121 comma 11, sempre del Codice della Strada, stabilisce che la prova pratica di guida può essere sostenuta fino a 3 volte (dunque, ci sono ora 2 possibilità di ripetere la prova se il primo tentativo non è andato a buon fine).

Queste disposizioni si applicano anche:

  • a chi è sottoposto ad esame di revisione della patente;
  • In caso di riporto dell’esame di teoria, (cioè quando sono scaduti i termini per fare la guida ma il candidato ha già sostenuto e passato l'esame di teoria) relativo ai fogli rosa rilasciati prima del 10 novembre, che genererà un foglio rosa valido 12 mesi con possibilità di sostenere 3 prove pratiche di guida.

CORSO DI CARRELLI ELEVATORI INDUSTRIALI SEMOVENTI

  •   

La partecipazione al corso permette di acquisire l'attestato obbligatorio ai sensi della norma vigente per la conduzione di carrelli industriali.
Per informazioni, telefonare al numero 329/1950662

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